Il personale scolastico in Italia da anni vive una contrazione degli stipendi dovuta al blocco degli scatti stipendiali e ai mancati rinnovi contrattuali. Tra i vari provvedimenti negativi, permane ancora il blocco dell’anno 2013 ai fini della progressione di carriera, che risale a un intervento legislativo di oltre un decennio fa. La Federazione UIL Scuola-Rua ha sempre rivendicato il ripristino della validità del 2013, ma i governi si sono sempre rifiutati di stanziare le risorse necessarie.
La Corte Costituzionale è intervenuta dichiarando incostituzionale il blocco della contrattazione collettiva nel settore pubblico, rimuovendo di fatto il “blocco” della contrattazione collettiva nel settore della scuola. Tuttavia, i dipendenti della scuola hanno ancora un ritardo di due anni nel raggiungimento della posizione stipendiale successiva a quella in godimento, il che penalizza il personale sia per la mancata maggiore retribuzione, sia per l’impatto sul trattamento pensionistico.
Nei giorni scorsi anche il Tribunale del Lavoro di Marsala, con sentenza n. 104 del 21/02/2023, ha riconosciuto il diritto affinché anche l’anno 2013 venga ritenuto utile ai fini della maturazione del diritto pensionistico e per il pagamento delle consequenziali differenze retributive derivanti dagli scatti stipendiali maturati e maturandi.
Nonostante le difficoltà normative e gli ostacoli da superare, la Federazione UIL SCUOLA RUA non si fermerà nella sua rivendicazione sindacale a favore dei lavoratori della Scuola.
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L’istanza/diffida, lo ribadiamo ancora, potrà essere inviata via Pec – entro e non oltre il prossimo 31 marzo 2023 – oppure con raccomandata e ricevuta di ritorno al proprio dirigente scolastico, o più semplicemente consegnata a mano al protocollo della scuola avendo cura di conservarne sempre una copia. A tal proposito diverse norme (articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto n° 292 datato 21 giugno 1996; l’art. 14 del D.M. 850 del 2015; l’art. 1, comma 209 della Legge 107/2015) specificano e chiariscono il ruolo del Dirigente scolastico, quale datore di lavoro al quale va presentata l’istanza di rivalutazione della propria ricostruzione di carriera; pertanto il Dirigente Scolastico, potrà, eventualmente trasmettere l’istanza al Ministero Istruzione.