La Corte dei Conti – Sezione Centrale è stata chiamata a pronunciarsi in merito al diritto del personale ATA relativo alla ricostruzione di carriera e al conseguente diritto del di ottenere il riconoscimento in carriera in misura integrale dei servizi pregressi con liquidazione delle relative differenze stipendiali maturate. I giudici hanno riconosciuto il diritto del personale ATA ad ottenere la ricostruzione integrale della propria carriera e non già nei limiti della c.d. temporizzazione., censurando la prassi osservata dal MIUR.
Sezione Lavoro Sentenza n. 20918 del 5/8/2019 Pubblico impiego – scuola – contratti a tempo determinato – progressioni economiche -riconoscimento anzianità maturata – clausola 4 direttiva n. 1999/70/CE accordo quadro rapporto a tempo determinato – Giuseppe D’Aprile – Segretario Nazionale/responsabile Ufficio legale Uil Scuola Rua Nazionale, rappresentato dall’avvocato Domenico Naso, ci comunica quanto segue:
Una decisione della Corte dei Conti riapre positivamente la questione del diritto al pieno inquadramento del personale ATA.
Abbiamo concordato con l’Ufficio Legale della UIL Scuola di (ri)attivare il contenzioso.
La Corte dei Conti – Sezione Centrale è stata chiamata a pronunciarsi in merito al diritto del personale ATA relativo alla ricostruzione di carriera e al conseguente diritto del di ottenere il riconoscimento in carriera in misura integrale dei servizi pregressi con liquidazione delle relative differenze stipendiali maturate.
I giudici hanno riconosciuto il diritto del personale ATA ad ottenere la ricostruzione integrale della propria carriera e non già nei limiti della c.d. temporizzazione., censurando la prassi osservata dal MIUR.
Va evidenziato che l’aspetto saliente è legato alla possibilità di percorrere – come sempre sostenuto dalla UIL Scuola – la strada di due inquadramenti: uno temporaneo ( il primo inquadramento in relazione al passaggio di qualifica c.d. temporizzazione ) e l’altro definitivo (a scelta dal lavoratore in funzione del miglior favore); il primo al momento del c.d. “primo inquadramento” determinato dal passaggio nel profilo di arrivo ed il secondo quale inquadramento finale applicando la norma più favorevole.
Infatti , non è detto che la ricostruzione sia sempre più favorevole alla temporizzazione che è vantaggiosa per coloro che hanno pochi anni di servizio, al contrario di coloro che hanno molti anni di servizio.
Non di poco conto appare, infine, la posizione presa dalla Corte con riferimento alla problematica della prescrittibilità del diritto del personale del Comparto Scuola a richiedere la ricostruzione della carriera sulla base dell’effettiva anzianità di servizio. Sul punto i Giudici della Corte, facendo proprio l’orientamento già consolidato della Corte di Cassazione, hanno chiarito che trattasi di un diritto non soggetto a prescrizione.
Pertanto tutto il personale ATA che ha ottenuto un inquadramento con la temporizzazione o a cui non sono stati riconosciuti integralmente tutti i servizi pre – ruolo, ovvero svolti su altro ruolo, potrà procedere con una preliminare diffida e successivamente con uno specifico ricorso individuale al tribunale del lavoro, sempre che sia valutata preventivamente e positivamente, la consistenza tra temporizzazione e ricostruzione integrale di carriera.
Le strutture Uil Scuola Rua territoriali, sono eventualmente a disposizione dei propri tesserati che, attraverso il servizio legale convenzionato, potranno gestire al meglio le diverse richieste che vi dovessero pervenire dai nostri iscritti e non iscritti.