La Cassazione, accogliendo anche le motivazioni proposte con atto di intervento dal sindacato UIL Scuola, ha eliminato i dubbi che si erano venuti a creare a seguito della pubblicazione della sentenza Motter della Corte di Giustizia in data 20.09.2018 e ha dichiarato la non conformità dell’art. 485 d.lgs. 297/94 in quanto viola la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. Pertanto, le ricostruzioni di carriera del personale scolastico dovranno essere rivalutate alla luce della corretta applicazione del principio espresso e dei criteri individuati dalla Cassazione, al fine di ottenere la corretta ed integrale ricostruzione di carriera e l’esatto inquadramento della fascia stipendiale determinata sulla base della complessiva anzianità di servizio.