A seguito di una richiesta di consulenza da parte diuna scuola pugliese sulla determinazione del “bonus merito” attraverso la contrattazione integrativa di scuola l’Aran si esprime
positivamente, correggendo alcune prese di posizione che rischiano di fuorviare quanto definito nell’articolo 22 del nuovo CCNL, la cui adozione a seguito di una intesa con il Miur è stata adottata anche per l’a.s. 2017/2018.
I criteri e le modalità di tale contrattazione sono stati oggetto di una nota unitaria di chiarimento da parte delle organizzazione sindacali che riportiamo di seguito (in allegato)
Sullo stesso tema è intervenuto il gabinetto del ministro, con una nota del 13 agosto.
È appena il caso di ricordare che i .pareri dell’Aran non hanno valore di cogenza generale. L’interpretazione autentica della norma contrattuale è rimessa alle parti e non ad un singolo soggetto.
L’ARAN non può trasformarsi da Agenzia negoziale a ministero che svolge funzioni interpretative di atti legislativi e/o amministrativi