BONUS DOCENTI ANCHE AL PERSONALE AL 30 GIUGNO
Nessuna discriminazione in base al termine del contratto secondo il Tribunale di Roma
VITTORIA DELLA UIL SCUOLA RUA
Divieto di discriminazione secondo il Tribunale di Roma. Nessun dubbio neanche per la Corte Costituzionale (vedi ordinanze n. 20015 del 2018 e n. 21304/2020) e la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea che affermano il principio della non discriminazione. Nell’ennesima controversia di lavoro coordinata dal nostro servizio legale nazionale, finalizzata alla difesa di una nostra collega precaria con contratti al 30 giugno per ottenere il riconoscimento della carta docenti, il Giudice ha stabilito non solo l’illegittimità della Legge 107/23 nella parte in cui esclude il personale precario, ma ha sancito un principio fondamentale che si rifletterà sull’ulteriore ingiustizia messa in campo dalla Legge 103/2023 (decreto salva infrazione).
Aspetti relativi alla Legge 107:
La sentenza del 19 settembre 2023 afferma l’illegittimità della formazione riservata al solo personale docente a tempo indeterminato. Le numerose sentenze, ottenute dalla UIL Scuola Rua, rappresentano sicuramente un elemento di consolidazione di tale diritto.
Aspetti relativi alla Legge 103/2023:
La sentenza in parola opera i suoi effetti anche sugli aspetti contenuti nella Legge 103/2023 che estende, ai soli docenti a tempo determinato con contratto al 31 agosto, il diritto alla formazione con conseguente assegnazione della carta docenti. Esclude, illegittimamente, i colleghi con contratto al 30 giugno.
A rafforzare la tesi della UIL Scuola Rua, in base alla quale la carta docente deve essere estesa anche ai colleghi con contratto al 30 giugno, segnaliamo alcuni passaggi fondamentali della sentenza:
“Il problema che si pone è sempre lo stesso e cioè si tratta di verificare se tale disparità di trattamento sia conforme alla Costituzione e alla normativa europea. In base al ben noto orientamento della Suprema Corte (ordinanza n. 20015 del 2018), con specifico riferimento al beneficio previsto in precedenza dalla contrattazione collettiva, era stato statuito quanto segue: si deve pertanto ritenere (…) che le parti collettive nell’attribuire il compenso accessorio al “personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste….”
“Più di recente si è nuovamente pronunciata la Suprema Corte, con l’ordinanza n. 21304/2020, che richiamando esplicitamente la giurisprudenza della CGE, ha ribadito come l’obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare a lavoratore a tempo determinato condizioni di impiego che non siano men favorevoli rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato comparabile, sussiste, quindi, a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto, giacché detto obbligo è attuazione, nell’ambito della disciplina del rapporto a termine, del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che costituiscono norme di diritto sociale dell’ Unione….”
“Il fatto che si tratti oggi di un beneficio disciplinato dalla legge non può condurre a diverse conclusioni perché anche questa non può porsi in contrasto con le “norme di diritto sociale dell’Unione di particolare importanza”
“Considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), la CGUE ha concluso rilevando che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall’accesso al beneficio) comporti per l’effetto una violazione della clausola 4 dell’accordo quadro.”
PER INFORMAZIONI SUL RICORSO CONTATTARE: FELICE LA MACCHIA 3406609825